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Esportazione RAEE: la Convenzione di Basilea aggiornata

18 settembre 2026·di Luca Monaco
Esportazione RAEE: la Convenzione di Basilea aggiornata

Chi gestisce flussi di rifiuti elettronici su scala industriale si trova oggi davanti a un quadro normativo profondamente cambiato. Dal 21 maggio 2026 è pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, che ha sostituito il precedente Regolamento 1013/2006 e ha introdotto, tramite i regolamenti delegati 2024/3229 e 2024/3230, un nuovo regime per l'esportazione RAEE basato sulla codifica della Convenzione di Basilea. Per le aziende che trattano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non si tratta di un aggiornamento marginale: cambia la classificazione dei materiali, cambiano le procedure autorizzative verso i Paesi terzi e, soprattutto, cambia il margine di errore tollerato. Con una raccolta RAEE italiana che nel 2025 si è fermata poco sopra il 30% del target europeo del 65%, ogni tonnellata di materiale che esce dai confini UE con una qualifica sbagliata rappresenta sia un rischio sanzionatorio sia un valore di materia prima critica che sfugge alla filiera nazionale.

Cosa cambia per l'esportazione RAEE con il regolamento UE 2024/1157

Il Regolamento (UE) 2024/1157, pubblicato l'11 aprile 2024, ridisegna l'intera disciplina delle spedizioni di rifiuti tra Stati membri e verso Paesi terzi, con l'obiettivo dichiarato di impedire l'esportazione di rifiuti problematici e di rafforzare la tracciabilità dei flussi. Rispetto al passato, la novità più rilevante riguarda l'introduzione di controlli più stringenti sulle strutture di destinazione: chi esporta deve poter dimostrare che l'impianto ricevente gestisce il materiale secondo standard equivalenti a quelli europei, con la previsione di audit indipendenti sugli impianti extra-UE. Il regolamento spinge inoltre verso la digitalizzazione della documentazione di notifica, sostituendo progressivamente i moduli cartacei con un sistema elettronico centralizzato che dovrebbe velocizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Paesi coinvolti in una spedizione.

Il codice Y49 e l'addio alla voce GC020

Il cambiamento più concreto per chi movimenta rifiuti elettronici riguarda però la classificazione. I regolamenti delegati 2024/3229 e 2024/3230 hanno allineato la normativa UE agli emendamenti della Convenzione di Basilea sui rifiuti elettronici, introducendo la nuova voce Y49 in sostituzione della precedente classificazione GC020 utilizzata per i metalli non ferrosi. Dal 1° gennaio 2025 la voce GC020 non è più utilizzabile per le esportazioni di rifiuti elettronici verso i Paesi terzi OCSE: qualsiasi spedizione di questo tipo deve essere codificata secondo lo schema Y49, con tutte le conseguenze procedurali che questo comporta in termini di notifica preventiva. Una procedura semplificata basata su GC020 resta ammessa solo per le spedizioni interne all'Unione Europea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026: un'indicazione precisa che la finestra per adeguare i propri processi interni si sta progressivamente chiudendo.

Paesi OCSE e non-OCSE: due regimi diversi per l'esportazione RAEE

La riforma consolida una distinzione geografica netta. Verso i Paesi UE e i Paesi OCSE terzi, l'esportazione di RAEE resta possibile ma è subordinata a una procedura di notifica e autorizzazione scritta preventiva da parte delle autorità competenti, con la nuova codifica Y49 come riferimento obbligato. Verso i Paesi non-OCSE, invece, il regime si fa molto più restrittivo, in coerenza con l'impostazione della Convenzione di Basilea pensata per impedire lo scarico di rifiuti pericolosi o problematici su Paesi privi di capacità di trattamento adeguate. Per un'azienda che oggi gestisce contratti di fornitura di materiale post-consumo o scarti industriali elettronici verso mercati extra-OCSE, questo significa rivedere l'intera mappa dei destinatari autorizzati e, in molti casi, riorientare i flussi verso impianti di recupero interni all'Unione.

Il parere del MASE e il principio di prossimità

A chiarire alcuni nodi applicativi è intervenuto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con un parere del 4 febbraio 2026, che ha affrontato in particolare il caso delle spedizioni di rifiuti elettronici non pericolosi verso Paesi OCSE come il Giappone: anche quando il Paese importatore non richiederebbe formalità aggiuntive, la spedizione dall'Italia deve comunque seguire la procedura di notifica con la codifica Y49, secondo le regole comunitarie. Il parere ha inoltre confermato che il principio di prossimità — che in teoria consentirebbe alle autorità di opporsi a una spedizione se il rifiuto potesse essere trattato più vicino al luogo di produzione — non è invocabile come motivo di obiezione quando il rifiuto è destinato a operazioni di recupero (R4) anziché di smaltimento. È una precisazione che protegge, di fatto, il commercio internazionale di materiali secondari ad alto valore come le schede elettroniche destinate a impianti di raffinazione specializzati.

Come prepararsi: audit, tracciabilità e obblighi documentali

Per le aziende che gestiscono l'esportazione RAEE su base regolare, l'adeguamento a questo quadro richiede un lavoro su più livelli. Il primo è la mappatura puntuale dei codici EER e della relativa classificazione Y49 per ogni tipologia di flusso trattato, così da evitare che spedizioni già pianificate si blocchino in dogana per una codifica superata. Il secondo è la verifica documentale degli impianti di destinazione extra-UE, tenendo conto della possibilità di audit indipendenti richiesti dal nuovo regolamento. Il terzo, più strutturale, riguarda l'integrazione dei sistemi di tracciabilità interni con il futuro sistema digitale centralizzato per le notifiche, un investimento che oggi appare anticipato ma che diventerà obbligatorio via via che le autorità nazionali completeranno la transizione dal modello cartaceo.

Chi affronta per tempo questa transizione normativa trasforma un vincolo di compliance in un vantaggio competitivo concreto: una filiera export capace di dimostrare tracciabilità puntuale, classificazione corretta secondo il codice Y49 e rapporti solidi con impianti di destinazione verificati riduce il rischio di blocchi in dogana, accorcia i tempi di autorizzazione e si presenta come partner affidabile per operatori internazionali sempre più attenti alla propria esposizione reputazionale e ambientale. In un mercato dove la materia prima critica contenuta nei RAEE cresce di valore più rapidamente della capacità di recupero interna, la capacità di muoversi con sicurezza tra le due sponde della regolazione — quella europea e quella della Convenzione di Basilea — è destinata a diventare un discriminante sempre più netto tra chi subisce la normativa e chi la usa come leva strategica.

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