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EPR RAEE: la responsabilità estesa del produttore nel 2026

01 luglio 2026·di Luca Monaco
EPR RAEE: la responsabilità estesa del produttore nel 2026

Ogni anno, milioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche raggiungono la fine del loro ciclo di vita. Smaltirle correttamente non è solo un obbligo ambientale: è una responsabilità che la legge italiana ed europea attribuisce direttamente ai produttori e agli importatori, attraverso il principio della responsabilità estesa del produttore, nota con l'acronimo EPR (Extended Producer Responsibility). In un contesto normativo in rapida evoluzione — segnato nel 2026 dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 2/2026 — comprendere a fondo gli obblighi EPR RAEE è diventato un requisito strategico, non soltanto un adempimento burocratico.

Perché l'EPR RAEE è oggi un tema centrale per le imprese

Il mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche genera volumi di rifiuti in costante crescita. Secondo i dati del Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), nel 2025 l'Italia ha raccolto 366.891 tonnellate di RAEE, pari a una media di 6,22 kg per abitante — un incremento del 2,4% rispetto all'anno precedente. Numeri positivi, ma ancora lontani dall'obiettivo europeo di circa 12 kg per abitante che la Direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri.

Questo gap non è solo un problema ambientale: è anche un segnale del livello di compliance lungo la filiera. I produttori e importatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che non rispettano gli obblighi EPR rischiano sanzioni, esclusione dal mercato e danni reputazionali crescenti in un ecosistema sempre più attento ai criteri ESG. Conoscere le regole del gioco è il primo passo per trasformare un obbligo in una leva competitiva.

Il quadro normativo: dal D.Lgs. 49/2014 al D.Lgs. 2/2026

La disciplina italiana dell'EPR RAEE si fonda sul Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che ha recepito la Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Il decreto stabilisce chi è produttore ai sensi della norma, definisce le categorie di AEE soggette agli obblighi, e disciplina le modalità di iscrizione al Registro AEE, gestito attraverso le Camere di Commercio.

Il quadro si è ulteriormente evoluto con il Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/884. Le novità principali riguardano la marcatura delle AEE, con l'estensione degli obblighi alle cosiddette AEE "open scope" immesse sul mercato dal 15 agosto 2018, e ai pannelli fotovoltaici commercializzati dal 13 agosto 2012. Il decreto aggiorna anche i requisiti tecnici della marcatura, ora soggetti alla norma CEI EN 50419:2023-02, che prescrive visibilità, leggibilità e indelebilità del marchio identificativo del produttore.

Come funziona l'EPR RAEE: sistemi individuali e collettivi

Al cuore del sistema EPR RAEE c'è l'obbligo, in capo ai produttori, di finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecocompatibile dei RAEE. La normativa prevede due modalità di adempimento:

  • Sistema individuale: il produttore organizza e finanzia autonomamente la gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato.
  • Sistema collettivo: il produttore aderisce a un consorzio o a un sistema collettivo che, in proporzione alla quota di mercato di ciascun associato, raccoglie e gestisce i RAEE su base nazionale.

In Italia, i sistemi collettivi rappresentano la forma di adempimento prevalente. I principali operatori del settore sono Erion WEEE — nato dalla fusione di Ecodom e Remedia nel 2020, oggi il sistema collettivo di maggiori dimensioni con oltre 244.000 tonnellate gestite nel 2025 e una quota pari al 65% dei RAEE domestici — e Cobat RAEE, attivo anche nel segmento professionale. Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) svolge il ruolo di ente di coordinamento tra i sistemi collettivi e assicura la copertura territoriale uniforme, garantendo il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta.

I nuovi obblighi di marcatura introdotti nel 2026

Il D.Lgs. 2/2026 introduce uno degli interventi più significativi degli ultimi anni in materia di tracciabilità dei prodotti. I produttori sono ora tenuti ad apporre su ogni AEE un marchio identificativo conforme alla norma CEI EN 50419:2023-02, che deve contenere almeno una delle seguenti informazioni: il nome del produttore, il logo registrato oppure il numero di iscrizione al Registro AEE.

L'obiettivo è duplice: facilitare i controlli lungo la filiera di recupero e responsabilizzare direttamente i produttori rispetto al ciclo di vita dei propri prodotti. La durabilità della marcatura — verificata secondo il punto 4.2 della norma tecnica — deve essere garantita per l'intera vita utile dell'apparecchio. Questo significa che le imprese sono chiamate a rivedere i propri processi produttivi e i sistemi di etichettatura, adeguandoli ai nuovi standard prima di immettere nuove linee di prodotto sul mercato. Per le AEE "open scope" già in produzione e per i pannelli fotovoltaici, il termine di adeguamento va verificato caso per caso sulla base delle date di prima immissione in commercio previste dal decreto.

Dati di raccolta 2025: dove siamo rispetto agli obiettivi europei

I dati del rapporto annuale CdC RAEE per il 2025 fotografano un Paese in crescita ma strutturalmente distante dai target europei. Con 6,22 kg per abitante raccolti mediamente, l'Italia si colloca al di sotto del livello necessario per soddisfare gli obiettivi della Direttiva WEEE. La distribuzione geografica è fortemente disomogenea: il Nord Italia raggiunge 7,02 kg per abitante, il Centro si attesta a 6,61 kg, mentre il Sud rimane a 4,76 kg.

Erion WEEE, che gestisce la fetta più rilevante del mercato, ha registrato nel 2025 una crescita del 3% rispetto all'anno precedente, trainata in particolare dagli elettrodomestici di grandi dimensioni (+5,4%) e dai piccoli elettrodomestici (+5,1%), mentre il settore TV e monitor ha segnato una contrazione del 9,7%. Questi dati mostrano quanto la capacità di recupero sia ancora ancorata alle dinamiche di sostituzione dei dispositivi, piuttosto che a una raccolta sistematica e capillare.

Trasformare l'EPR RAEE in vantaggio competitivo

Per i decision maker industriali, la compliance EPR RAEE non si esaurisce nell'adempimento formale. In un contesto in cui i criteri ESG influenzano le scelte di fornitura, i rapporti con gli investitori e le gare d'appalto pubbliche, dimostrare una gestione responsabile del ciclo di vita dei propri prodotti è diventato un differenziatore concreto.

Aderire a un sistema collettivo strutturato, aggiornare i processi di marcatura in linea con il D.Lgs. 2/2026, e mantenere un'iscrizione al Registro AEE aggiornata e conforme sono passaggi non negoziabili. Ma le imprese più avanzate stanno andando oltre: integrano i dati di raccolta RAEE nei propri report di sostenibilità, misurano le emissioni di CO2 evitate grazie al recupero dei materiali, e trasformano i volumi gestiti in metriche ESG spendibili verso gli stakeholder. In questo senso, l'EPR RAEE smette di essere un costo e diventa la base di una strategia di responsabilità ambientale misurabile e comunicabile.

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